La passione per i luoghi abbandonati è una passione molto comune tra i fotografi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Dalle discoteche alle fabbriche, dalle navi agli hotel e dalle colonie ai ristoranti, in ogni luogo si respira ancora vita, come se, nonostante la decadenza, non sia ancora morto.
Ma quali sono i rischi ai quali si incorre nell'esplorare questi luoghi?
È noto a tutti il rischio fisico che si corre nell'entrare all'interno di questi luoghi (presenza di senzatetto o malviventi, tossici, presenza di infissi penzolanti e muri a rischio di crollo), ma pochi conoscono il rischio che si incorre dal punto di vista giuridico nel seguire questa passione.
Ho scelto di trattare questo tema poichè, in seguito alla mia decisione di intraprendere gli studi alla facoltà di giurisprudenza, mi sono state fatte molte domande sulle conseguenze giuridiche che possono attaccare a gli urbex, ovvero gli esploratori urbani.
Premessa: gli articoli che fornirò derivano esclusivamente dal codice civile, non penale (in quanto quest'ultimo non è argomento dei miei studi).
Prima di analizzare i vari quesiti, bisogna sottolineare che Il diritto di proprietà non si prescrive: non si estingue per il solo fatto che il suo titolare si astenga dall'esercitarlo. La legge esige che ogni bene abbia un proprietario. La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri, ossia se opera, a favore altrui, quello specifico modo di acquisto della proprietà che è l'usucapione. In tal caso la estinzione del diritto di proprietà per non uso è qualificata dal fatto che altri è diventato proprietario del bene.>> (Francesco Galgano). In sintesi, possono essere di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a nessun privato sono di proprietà dello Stato o, se situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, di proprietà di queste ultime.
A volte capita che gli urban explorer vanegano colti dalla polizia o le forze dell'ordine durante un'esplorazione. In tal caso che cosa può succedere? La risposta è che dipende: se il luogo è dismesso da meno di 20 anni, il proprietario è ancora la persona fisica (in questo caso un privato), e perciò deve essere lui stesso a porre denuncia per violazione di proprietà privata. Finchè ciò non avviene, le forze dell'ordine non hanno grossi poteri a riguardo e possono solo intimare i soggetti ad abbandonare l'edificio, chiedere loro i documenti e il motivo della loro presenza all'interno di tale struttura. Se il luogo è dismesso da più di 20 anni, il proprietario è divenuto lo Stato in quanto il precedente proprietario (il privato) ha rinunciato ai suoi diritti sulla proprietà non curandosene più e, per questo motivo, lo Stato ha il diritto di prendere provvedimenti
(art. 1158: la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni)
Per quanto riguarda i senzatetto, essi hanno il diritto di stare all'interno degli edifici abbandonati? La polizia può farli dileguare? I senzatetto non possono stare all'interno di questi edifici, e quindi la polizia ha il diritto di farli dileguare. Il nostro codice civile dà la possibilità al possessore di un edificio (che quindi non ne è il proprietario ma si comporta come tale) di diventarne proprietario a titolo originario trascorsi i 20 anni dalla possessione in buona fede se il proprietario dell'immobile non se ne prende cura. Questo, però, non è valido per i senzatetto che abitano gli interni dei luoghi abbandonati i quali, nonostante il proprietario abbia deciso di non far valere i propri diritti sulla proprietà, non ne diventano proprietari perchè non pagano le tasse e quindi, secondo il Codice Civile, non si comportano come proprietari (ART. 1140: <<Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale>>). Fermo restante, quindi, che secondo l'art. 922 <<la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge>>, un luogo abbandonato non può essere di proprietà di un individuo che lo occupa clandestinamente. Può apparire scontato tutto ciò, ma ci tengo comunque a sottolineare che il caso dei clandestini differisce dai casi di acquisto di proprietà attraverso l'usucapione citati in precedenza. Il problema del "cacciare" questi individui da questi edifici sta nel fatto che il Codice Civile italiano, sì nega la possibilità a chiunque di viverci all'interno, ma non trova una soluzione adeguata per questi disperati che non hanno una casa e toglie loro l'unica possibilità che hanno di ripararsi. Questo è uno dei tanti problemi che riscontriamo in italia e che ancora oggi non siamo riusciti a risolvere.
Quali sono le responsabilità che gravano sul proprietario (ovvero sul privato) che abbandona questi edifici? Si parla di fatti commissivi quando il proprietario non provvede alla riparazione del proprio edificio pericolante: se l'edificio crolla, provocando danni a cose o a persone, il proprietario risponde del proprio comportamento omissivo, salvo che provi che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053).
In conclusione, lasciare la propria struttura in stato di abbandono non può non avere conseguenze anche sul proprietario dell'edificio, sebbene il suo interesse per l'immobile sia nullo. Per quanto riguarda invece gli urbex, ovvero le esplorazioni urbane, si raccomanda cautela per non incorrere in sanzioni o situazioni problematiche dal punto di vista legale, e prudenza per quanto riguarda la propria incolumitá.


Sara, studentessa della facoltà di giurisprudenza di Bologna
y admin. del The Urban Project Italia YouTube Channel.
(Canale dedicato al Urbex)
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